1. 1






PRINCIPALI CARATTERISTICHE E RECENTI NOVITA’ IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE

Il Patent Box, agevolazione fiscale correlata ai beni immateriali (“intangibles”) introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, si presenta oggi con alcune modifiche rispetto alla formulazione inziale.

Prima di elencare in dettaglio tali novità si propone un breve focus sulle principali caratteristiche dell’agevolazione così come attualmente vigente.

Patent Box è un regime opzionale di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile, che permette al fruitore di detassare, ai fini IRES (o IRPEF) ed IRAP, una quota pari al 50% del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più intangibles appartenenti alle seguenti categorie:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali di vario genere, anche in corso di concessione;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (“know-how”).

L’utilizzo del bene immateriale da parte dei soggetti fruitori (in buona sostanza, i titolari di reddito di impresa residenti nel territorio dello Stato, con alcune particolari esclusioni), che possono averne la disponibilità sia a titolo originario sia a titolo derivativo, può essere:

  • diretto: il reddito generato dal bene immateriale è pari al contributo economico derivante dal bene che ha concorso al reddito di impresa, la cui modalità di calcolo sarà oggetto di un preventivo ruling (contraddittorio) obbligatorio con l’Agenzia delle Entrate (procedura da attivare mediante istanza da presentare entro e non oltre il 31 dicembre del primo anno del quinquennio da cui si intende godere dell’agevolazione;
  • indiretto (concessione in uso a terzi): il reddito generato dal bene immateriale è pari ai canoni percepiti al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti connessi (ruling con l’Agenzia delle Entrate previsto, in via facoltativa, solamente in caso di concessione del bene infragruppo).

Oltre al diritto di sfruttamento economico del bene, l’altra condizione necessaria ai fini del Patent Box è il sostenimento di una o più attività di R&S (e dei relativi costi) aventi finalità di sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore del bene immateriale, rientranti nelle seguenti categorie:

  • Ricerca fondamentale.
  • Ricerca applicata.
  • Design.
  • Ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
  • Ricerche preventive, test, ricerche di mercato, studi e interventi finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione; deposito, ottenimento, mantenimento, rinnovo e protezione dei diritti relativi.
  • Presentazione, comunicazione, promozione che (accrescano il carattere distintivo e/o rinomanza dei marchi e) contribuiscano alla conoscenza ed affermazione commerciale di prodotti, servizi, etc.

La quantificazione del reddito agevolabile e del relativo beneficio fiscale (che si traduce in una variazione in diminuzione operata in dichiarazione dei redditi) passa attraverso l’applicazione della percentuale (50%) di agevolazione al valore dato dal prodotto tra il reddito generato dall’IP (generalmente calcolato mediante metodologie di transfer pricing indicate dalle Linee Guida OCSE) ed il rapporto “nexus ratio tra i costi di R&S “qualificati” (depurati di eventuali costi infragruppo e di acquisizione del bene) con aggiunta di up-lift (differenza tra numeratore e denominatore del rapporto) nel limite del 30% di tali costi, e i costi “complessivi” sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale agevolato.

Per completezza di informazione, si segnala che il beneficio fiscale ai fini del Patent Box può derivare anche dalla detassazione della plusvalenza generata dalla cessione dei citati beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito (entro il termine del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione) nelle attività di R&S, in precedenza meglio individuate, relative ad altri beni immateriali diversi da quelli già posseduti; in tale fattispecie la quantificazione segue all’incirca le stesse regole sopra descritte (con ruling previsto, in via facoltativa, solamente in caso di cessione del bene a parti correlate).

In conclusione, le principali novità introdotte e le modifiche avvenute dal 2015 ad oggi sono relative a:

  • l’esclusione dal novero dei beni agevolabili delle opere dell’ingegno (tranne il software protetto) e delle liste di nominativi (clienti e fornitori) contenenti dati utilizzati in chiave di direct marketing;
  • l’introduzione del meccanismo dell’”up-lift”, che consente di migliorare il nexus ratio nel caso sia diverso da 1;
  • la possibilità (facoltativa) di identificare vincoli di complementarietà tra beni (della stessa o di diverse categorie), ovvero di considerare più beni immateriali come fossero un unico bene;
  • la previsione di un’aliquota agevolata ridotta nel 2015 e 2016, rispettivamente pari al 30% e al 40%;
  • l’esclusione (non retroattiva per istanze presentate nel 2015 e 2016) dei marchi dal novero dei beni agevolabili a partire dal 2017;
  • l’esercizio dell’opzione in dichiarazione Mod. REDDITI 2018 (non più telematica) a partire dal 2017.