Questo è ciò che affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, pronuncia di portata storica, destinata a far discutere a lungo giuristi, tributaristi e non solo, in particolare per le conseguenze pratiche della stessa sia sotto il profilo civilistico sia per quello fiscale.

Tale sentenza è ancor più rilevante perché evidenzia (forse per la prima volta in giurisprudenza) in modo chiaro la differenza tra donazioni dirette, per le quali è prevista ex lege la forma dell’atto pubblico, e le donazioni indirette che realizzano il risultato tipico del contratto di donazione ma attraverso strumenti giuridici diversi, per la validità dei quali non è richiesta la formalità suddetta.

Dopo la disamina di quanto sopra, per la quale si rimanda al testo della sentenza, le Sezioni Unite arrivano a concludere che: ”il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.

Tale principio di diritto ha una portata rilevante sulla solidità dei rapporti, sia nell’ambito del fenomeno successorio sia per quello dei rapporti con eventuali creditori.

Se, infatti, un trasferimento di denaro a titolo liberale, effettuato a mezzo bonifico bancario ma senza atto pubblico, è considerato viziato da nullità, tale trasferimento deve ritenersi mai avvenuto e, pertanto, l’oggetto del medesimo dovrà ritenersi appartenere alla sfera giuridica del donante.

Ciò comporta, ad esempio, che in sede di apertura della successione, le somme trasferite con tale modalità si considereranno massa ereditaria con la conseguente legittimazione da parte degli eredi o dei creditori del de cuius a pretenderne la restituzione da parte del beneficiario, anche a prescindere dalla violazione o meno della quota di legittima.

Il medesimo effetto si manifesterà nei rapporti tra creditori e debitori. Ad oggi lo strumento previsto dall’ordinamento a favore dei creditori nei confronti dei debitori che si liberino dei propri beni per sottrarli ad eventuali azioni esecutive è l’azione revocatoria, la cui prescrizione è, però, quinquennale.

Diverso il caso in cui i creditori possano ricorrere, secondo la pronuncia oggi in commento, all’azione di nullità, per legge imprescrittibile.

Come sopra anticipato, non può non osservarsi la portata della pronuncia in esame sotto il profilo fiscale: se la donazione di denaro a mezzo bonifico bancario priva di atto pubblico deve ritenersi nulla, viene meno il presupposto impositivo per difetto di capacità contributiva. Ci si auspica, di conseguenza, che si verifichi quanto prima un allineamento legislativo in ambito fiscale ai principi di diritto enunciati con la sentenza in esame.

Alla luce di quanto sopra, tutti coloro che sino ad oggi abbiano donato il proprio denaro con un’operazione bancaria, senza la formalità dell’atto notarile richiesto, dovranno decidere se rivolgersi ai propri professionisti di fiducia al fine di valutare l’opportunità giuridica e fiscale di regolarizzare tale donazione.