[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Come già riportato in precedenza, dall’ 01 gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare e spedire ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento. Inoltre è venuto meno l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarLe in appositi registri. Rimane invece l’obbligo in capo ai fornitori della verifica della trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, e l’indicazione in fattura degli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il “nuovo” mod. DI utilizzabile a partire dal 02 marzo 2020. A partire dal 2.3.2020 ha inoltre reso disponibili a ciascun fornitore, direttamente all’interno del proprio “cassetto fiscale”, le Dichiarazioni d’intento – D.I. – ricevute dai suoi clienti esportatori abituali, comprese quelle ricevute ante 2.3.2020.

La verifica che obbligatoriamente il fornitore dell’esportatore abituale deve fare consultando ora il suo cassetto fiscale si sostanzia in una stampa, la quale purtroppo reca una data. Posto che nel “Cassetto Fiscale” quando si apre la singola dichiarazione d’intento, sul file PDF che si genera, compare l’identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione. Facciamo attenzione a questa data di stampa perché è la prova di quando la verifica è stata effettuata e questa data deve essere antecedente al DDT di spedizione/consegna merce, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’Iva per il fornitore.  Pertanto consigliamo vivamente un controllo giornaliero dei propri “Cassetti Fiscali”.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riteniamo che tale comportamento prudenzialmente debba essere messo in pratica.

Rimaniamo, come sempre, a disposizione per qualsiasi chiarimento.