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Il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali“, in vigore dal 9/4/2020, tra le varie disposizioni, ha disposto la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali, dei premi INAIL e dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le nuove sospensioni sono applicabili:

  • alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” in termini per i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia (ora, se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati);
  • ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi o compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
  • ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti anche in merito alla sospensione dei versamenti tributari.

Vi proponiamo una sintesi delle principali disposizioni.