Con il D.Lgs. 104/2022 è stato modificato l’articolo 54-bis D.L. 50/2017 in riferimento alle prestazioni occasionali nelle imprese, entrato in vigore nel mese di agosto.

L’articolo 54-bis, D.L. 50/2017, prevede la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionale, ovvero quelle attività lavorative che, nel corso dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno) danno luogo ad una serie di limiti:
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500.

Per maggiori informazioni sulle modifiche apportate all’articolo 54-bis D.L. 50/2017, Vi invitiamo a consultare la circolare in allegato