Lo Studio Bandera desidera informare che di recente l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente ribadito quanto già evidenziato con interpelli n. 911-894/2022 e 428/2022, ovvero che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture (quando dovuta) è a carico del soggetto che emette il documento (fornitore) mentre il soggetto che lo riceve (cliente) è un obbligato in solido all’imposta ma che tale onere non può essere considerato un anticipo in nome e per conto dello stesso anche quando viene riaddebitato.
Ne consegue che la marca da bollo riaddebitata al cliente non risulta ai fini IVA un anticipo in nome e per conto ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72, ma che tale riaddebito risulta far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.
Le conclusioni riportate dall’Agenzia delle Entrate hanno un importante riflesso, oltre che sui soggetti forfettari, anche sulle fatture emesse verso gli esportatori abituali e sulla possibilità che questi ultimi hanno di acquistare beni e servizi nonché importare beni nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell’IVA, a determinate condizioni e attraverso la predisposizione di un’apposita dichiarazione che attesti la volontà di avvalersi della facoltà (c.d. “dichiarazione di intento”) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
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