A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento con bancomat o carte di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Sul punto si ricorda che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono già obbligati ad accettare i pagamenti elettronici, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Tale obbligo non era tuttavia accompagnato da alcuna previsione sanzionatoria, determinando, di fatto, l’inefficacia di tale previsione.

L’accertamento della violazione è posto in capo agli agenti di Polizia giudiziaria e agli organi che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, Legge n. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in esame è il Prefetto territorialmente competente.

 

A partire dal 1° gennaio 2022 la soglia massima per il pagamento in denaro contante scenderà ad Euro 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti dettati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi ma in un circoscritto periodo temporale di sette giorni).

Ai trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione delle disposizioni in esame è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro di cui all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.