La legge di Bilancio 2021 aveva previsto l’abolizione dell’esterometro dal 1° gennaio 2022 con l’introduzione di nuove modalità di assolvimento della comunicazione delle operazioni attive e passive transfrontaliere “Esterometro”.

Per effetto dell’articolo 5, comma 14-ter, della conversione del D.L. 146/2021, viene posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere “Esterometro”.

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia hanno la facoltà di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti sul territorio italiano. Fanno eccezione, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è emessa o ricevuta una fattura elettronica.

A decorrere dal 1° luglio 2022 occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il sistema di interscambio trasmettendo al fisco i tracciati Xml di integrazione o di autofattura con i tipi documento individuati: TD17 per i servizi dall’estero, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per acquisti di beni già presenti in Italia.

Pertanto, fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia potranno trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti con le vecchie modalità.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.