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Con il Provvedimento n. 302831 dell’11/9/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale spettante per la determinazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da parte dei contribuenti che hanno presentato l’apposita comunicazione entro lo scorso 7 settembre (si veda la nostra Circolare n° 46/2020).

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% dell’ammontare comunicato, percentuale derivante dal rapporto tra il budget messo a disposizione dall’articolo 125 del DL 34/2020, pari a 200 milioni di euro, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate, pari a € 1.278.578.142.

Alla luce della quantificazione della predetta percentuale è possibile desumere che l’ammontare massimo spettante al beneficiario è “limitato” a € 9.385 (60.000 x 15,6423%). Il bonus in esame può essere determinato anche applicando alle spese effettivamente sostenute (fino ad un massimo di € 100.000) la percentuale del 9,3854% (60% x 15,6423%).

Ciascun beneficiario può verificare l’ammontare spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

 

Con la Risoluzione 52/E del 17/09/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

” 6917 ” – “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Vi invitiamo a consultare la Circolare allegata per ulteriori chiarimenti, mentre il testo integrale dei Provvedimenti citati è consultabile nella nostra sezione “Normativa”.

I nostri professionisti rimangono a disposizione.