Come già illustrato nella nostra Circolare n°37/2021 il “Decreto Sostegni-bis” ha previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d’imposta 2021) ovvero può essere oggetto di compensazione, tramite mod. F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

In particolare, la comunicazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.  Pertanto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Vi invitiamo a contattare lo Studio per qualsiasi necessità.