Con l’introduzione dell’articolo 18 del “Decreto Sostegni bis”, il legislatore ha modificato l’articolo 26 (D.P.R. n. 633/1972), adeguando, così, la normativa interna a quella comunitaria. L’inserimento del comma 3-bis, prevede così in caso di mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario/committente, di riconoscere ora ai fini IVA il diritto del cedente/prestatore di emettere la relativa “nota di variazione in diminuzione” con il relativo recupero dell’imposta IVA.

Vi invitiamo a consultare la circolare allegata per gli opportuni approfondimenti sul tema.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.