Circolare 3. Entrata in vigore dall’ 01.01.2021 della nuova definizione di default di un debito
Dal 1° gennaio 2021, le banche e gli intermediari finanziari, dovranno utilizzare dei nuovi criteri per identificare le esposizioni in stato di default, disciplinati nel Regolamento UE 575/2013 (art. 178) e da ulteriori regole in sede europea.
In tale Regolamento, è prevista la nuova definizione di default ed i nuovi criteri più stringenti rispetto a quelli precedenti.
La nuova definizione di default prevede che le banche e gli intermediari finanziari, debbano classificare i debitori come deteriorati (default) al ricorre di almeno una delle seguenti condizioni:
Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie).
Stante la complessità della materia, Vi invitiamo a prendere visione della circolare allegata per i necessari approfondimenti.
E’ inoltre disponibile, nella nostra sezione Normativa, il testo integrale del Regolamento UE 575/2013.
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