Il credito d’imposta “Bonus sanificazione e Dpi” è disciplinato dall’articolo 125 del DL 34/2020 e spetta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori (vedasi le nostre precedenti Circolari n° 37 e n° 46/2020).

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso dicembre, che tiene conto delle nuove risorse messe a disposizione dalla legge di conversione del Decreto “Agosto”, è stata decretata la nuova percentuale di agevolazione con un incremento della misura del credito d’imposta dall’attuale 9,38% (15,64% del 60%) al 28,30% (46,1617% del 60%).

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6917” e anno d’imposta 2020); quello che però occorre precisare è che l’ammontare di fatto utilizzabile non è tutto quello riportato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle ma solo quello relativo alle spese ammissibili di fatto sostenute fino alla data del suo utilizzo in compensazione.

Si ricorda che all’interno del proprio cassetto fiscale, tra i Crediti Iva / Agevolazioni anno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato l’importo del credito, da verificare attentamente in quanto conteggiato sulla scorta dell’istanza presentata con costi effettivi sostenuti e preventivi da sostenere.

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Per il credito d’imposta “Adeguamento degli ambienti di lavoro” relativo alle spese sostenute nell’anno 2020 di cui all’articolo 120 del DL 34/2020, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che il credito d’imposta maturato sulle spese sostenute nel 2020 possa essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 ovvero ceduto a terzi entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 gennaio 2021 sono state riviste le istruzioni al modello di comunicazione delle spese sostenute nel 2020 e ammissibili all’agevolazione, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio. Il medesimo documento di prassi dispone, inoltre, che tale istanza debba essere trasmessa dal contribuente interessato entro il 31 maggio 2021, anziché entro il 30 novembre 2021.

Il credito d’imposta, potrà essere utilizzato mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo: “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

Riportiamo qui di seguito breve sintesi sul credito d’imposta delle spese per l’adeguamento dei posti di lavoro:

Nuovi Termini per il bonus “adeguamento degli ambienti di lavoro”
Presentazione dell’istanza entro il 31 maggio 2021
Utilizzo del credito in compensazione con F24 entro il 30 giugno 2021
Esercizio dell’opzione per la cessione del credito entro il 30 giugno 2021

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.