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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 25/03/2020, ha modificato, sostituendolo, l’elenco delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020 (che alleghiamo).

Il decreto prevede altresì specifiche disposizioni per le seguenti attività:

  •  le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 26 marzo 2020, e le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 29 marzo 2020 (inizialmente fissato al 28 marzo), compresa la spedizione della merce in giacenza.