Con il Provvedimento del 14 gennaio 2022, n. 11169 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della “Certificazione Unica 2022”.

I sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate (e consegnare al percipiente), entro il 16 marzo 2022, la Certificazione Unica attestante:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (artt. 49 e 50 TUIR) corrisposti nell’anno 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (artt. 53 e 67, comma 1 TUIR), comprese le somme e i compensi corrisposti nell’anno 2021 a contribuenti minimi e forfettari;
  • l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, corrisposte nell’anno 2021;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2021 a seguito di procedure di esproprio;
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore);
  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
  • le relative ritenute di acconto operate;
  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2021 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Sempre entro il 16/03/2022 i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a consegnare ai percipienti la Certificazione in esame, in duplice copia.

I nostri professionisti restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.