Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 04 febbraio 2021, ha definito le modalità operative finalizzate all’integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente / fornitore non ha assolto l’imposta di bollo.

Il citato provvedimento prevede che l’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento renda disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” due distinti elenchi:

  • Allegato “A” non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • Allegato “B” modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI per le operazioni effettuate dall’01.01.2021 che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base di criteri soggettivi ed oggettivi.

Il cedente / Prestatore o l’intermediario delegato può modificare i dati predisposti nell’Allegato “B” inserendo delle fatture elettroniche non riscontrata dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate e / o può spuntare le fatture riportate in questo elenco che ritiene non ricorrano i presupposti per l’applicazione della marca da bollo.

Vi invitiamo a prendere visione della circolare allegata per ulteriori approfondimenti.