L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 236 del 9 aprile 2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tenuta e alla conservazione di documenti informatici, specificando che sono due adempimenti distinti, anche se consequenziali. Tale precisazione incide però sulle semplificazioni introdotte in tema di regolarità delle scritture contabili e di stampa dei registri previste dai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, rendendole di fatto poco fruibili. In attesa di un preciso intervento normativo, riterremmo opportuno in modo molto restrittivo, ma prudenziale, allinearci con la risposta fornita dell’Agenzia delle Entrate in tema di conservazione dei documenti informatici secondo cui i documenti fiscalmente rilevanti sono tenuti in formato elettronico:
  1. a) ai fini della loro regolarità, non vanno obbligatoriamente stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  2. b) entro tale momento, terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno comunque posti in conservazione sostitutiva (nel rispetto del D.M. del 17.06.2014, del codice dell’amministrazione digitale e dei relativi provvedimenti attuativi).

La conservazione dei registri e dei libri obbligatori può essere assolta, entro il 28 febbraio 2022 mediante:

  • la stampa;
  • o la conservazione elettronica.

 

Vi invitiamo a consultare la circolare allegata per ulteriori informazioni in merito ai suddetti adempimenti.