Come già illustrato nella nostra circolare n.59/2021 relativa al DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fisco e Lavoro”, rammentiamo che dal 21 dicembre 2021, al fine di svolgere l’attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive di utilizzo del lavoro autonomo occasionale, viene inserito l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.

La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:

1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it

2) Posta elettronica, anche non PEC (intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

3) Sms;

4) App;

5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per qualsiasi esigenza.