La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:
1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
2) Posta elettronica, anche non PEC (intermittenti@pec.lavoro.gov.it).
3) Sms;
4) App;
5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
I nostri professionisti rimangono a disposizione per qualsiasi esigenza.