La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza per la causa C-341/22 del 7 marzo 2024, ha ritenuto incompatibili con la “Direttiva IVA Unionale” le limitazioni al diritto di detrazione e di rimborso dell’IVA previste dalla disciplina delle società non operative “società di comodo” di cui all’art. 30 della legge n.724 del 1994.
Secondo l’articolo 30, comma 4, della legge 724/1994, l’eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione presentata da società e enti non operativi, non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione – ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241 del 1997 – o di cessione – ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Dl 70 del 14 marzo 1988.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1, viene considerata non operativa, e l’eccedenza di credito viene sostanzialmente persa e non può essere utilizzata a scomputo neanche dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
Pertanto, il mancato superamento del cosiddetto “test di operatività” comporta, ai fini Iva, l’indisponibilità dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.
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