Le fatture emesse negli ultimi giorni dell’anno solare seguono criteri parzialmente differenti in relazione al diritto alla detrazione dell’Iva che sorge in capo al cessionario.

Il diritto alla detrazione IVA sulle fatture ricevute ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ovvero quando si verificano 2 requisiti:
1. Effettuazione dell’operazione (perfezionato con la consegna/spedizione/cessione di beni o pagamento in caso di prestazioni di servizi)
2. Ricevimento della fattura di acquisto.

Durante il periodo d’imposta si considerano detraibili le operazioni cui fatture vengono ricevute entro il 15 del mese successivo oppure, per i contribuenti trimestrali, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre oggetto di liquidazione periodica.

Per le fatture c.d. “a cavallo d’anno” contrariamente a quanto accade per quelle in corso d’anno, vige la regola secondo cui, una fattura datata dicembre 2024 e ricevuta nei primi giorni del 2025 (ovvero prima del giorno 15), si considerano detraibili nel 2025.

Per maggiori dettagli, Vi invitiamo a consultare la circolare in allegato, elaborata dal nostro team di professionisti.