Per il superbonus del 110%, senza il raggiungimento del Sal per almeno il 30% dei lavori entro la fine del 2021, gli anticipi pagati nel 2021 non potranno essere oggetto di cessione di credito d’imposta a terzi, ma consentiranno solo la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021(attestando che i lavori non sono ultimati).

 

Ricordiamo che, solamente per il 110%, la cessione del credito o lo sconto in fattura, tramite SAL e con visto di conformità, sono possibili solo se contemporaneamente:

  1. i lavori corrispondenti al SAL sono già effettuati e asseverati (conformità e congruità), per la relativa quota indicata nel SAL, non inferiore al 30%. L’asseverazione per l’ecobonus, il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine va inviata telematicamente all’Enea. Per il sismabonus, invece, si consiglia di protocollare prudenzialmente l’asseverazione (Allegato 1 – Sal del Dm 58/2017) al Sue, considerando che la «ricevuta di presentazione» viene richiesta dalla check list per il visto di conformità del Consiglio nazionale dei commercialisti, anche se l’articolo 3, comma 4-ter, del Dm 58/2017, prevede il «deposito dei Sal» solo al «completamento dell’intervento, contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori»;
  2. per i privati e i condomìni le relative spese devono essere già pagate, per lo sconto parziale o la cessione.

 

Secondo la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto 907-1595-2021, per le opzioni (cessione del credito e sconto in fattura) per il 110%, è necessario che tutti e due i requisiti siano rispettati «nel medesimo anno di imposta». Per poterle esercitare, ad esempio, entro il 16 marzo 2022, tramite Sal, sarà necessario, entro la fine del 2021, pagare le spese (non per lo sconto in fattura totale) e terminare un Sal di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.