Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni ed enti privati finalizzate:
- alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
- all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).
Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore ha:
- rivisto i benefici in esame (artt. 120 e 125);
- esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
- previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.
Pertanto, ad oggi, si hanno due distinte agevolazioni:
- un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
- un credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:
– la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– acquisto di dispositivi di protezione (DPI).
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini di utilizzo del credito.
Per approfondimenti, Vi invitiamo a prendere visione della circolare allegata e della nostra sezione Normativa, nella quale potete trovare Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio Bandera resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.