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Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni ed enti privati finalizzate:

  • alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore ha:

  • rivisto i benefici in esame (artt. 120 e 125);
  • esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
  • previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

Pertanto, ad oggi, si hanno due distinte agevolazioni:

  1. un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
  2. un credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:

la sanificazione dei luoghi di lavoro;

acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini di utilizzo del credito.

Per approfondimenti, Vi invitiamo a prendere visione della circolare allegata e della nostra sezione Normativa, nella quale potete trovare Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio Bandera resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.