L’articolo 32 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (“Decreto Sostegni-bis”), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario.
L’agevolazione può essere fruita:
- dai soggetti esercenti attività d’impresa e dai lavoratori autonomi;
- dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.
Vi invitiamo a consultare la circolare allegata per gli opportuni approfondimenti sul tema e per conoscere i servizi messi a disposizione dallo Studio.