Vi segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 29 marzo 2021 il Provvedimento n° 82454/2021, recante alcune modifiche al Provvedimento n° 77923/2021 già oggetto di trattazione nella nostra precedente Circolare.

Rimanendo invariate le restanti casistiche, le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Le istruzioni pubblicate lo scorso 23 marzo, infatti, inizialmente prevedevano quanto segue:

nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita Iva attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi”.

Con un primo aggiornamento, l’Agenzia delle entrate è quindi intervenuta sul punto, precisando che, nel caso di partita Iva attivata il 25 marzo 2019 “il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi”. È quindi necessario prestare attenzione al fatto che il fatturato del mese di attivazione della partita Iva non assume rilievo ai fini del calcolo.

Con un’altra modifica è stato eliminato un “disallineamento” tra le precedenti istruzioni e il dettato normativo. Il primo provvedimento, infatti, prevedeva l’applicazione del contributo nella misura minima di € 1.000/2.000 per i “nati” dal 2019 anche nel caso in cui vi fosse stata una riduzione del fatturato inferiore al 30%. Questa previsione, però, non era supportata da alcun dato normativo, in quanto l’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) si limita ad individuare specifiche percentuali che trovano applicazione in tutti i casi di riduzione del fatturato, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del contributo.

Considerato, dunque, che per le partite IVA attivate dal 2019 non è richiesta la riduzione del fatturato per il riconoscimento del contributo, a questi deve ritenersi applicabile il contributo nella misura ordinaria, indipendentemente dalla misura della percentuale di riduzione registrata, fermo restando il riconoscimento della misura minima di € 1.000/2.000.

A queste conclusioni si sono dunque allineate le istruzioni pubblicate nella giornata di ieri.

Di seguito una tabella riepilogativa delle modifiche introdotte:

Partite Iva attivate dopo il 31/12/2018 “Vecchie” istruzioni

(provvedimento 23/03/2021)

“Nuove” istruzioni

(provvedimento 29/03/2021)

Riduzione di almeno il 30% del fatturato Il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20%, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (resta ferma la misura minima di 1.000/2.000 euro, se superiore) Nessuna modifica
Riduzione del fatturato, ma non raggiunta la soglia del 30% Il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche Il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20%, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (resta ferma la misura minima di 1.000/2.000 euro, se superiore)
Il fatturato è cresciuto nel 2020 o è rimasto immutato Il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche Nessuna modifica